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La valutazione del rischio del rumore

Il rischio del rumore rientra a pieno titolo nell’elenco degli agenti fisici che comportano un potenziale pericolo per la salute nei luoghi di lavoro.

La valutazione del rischio del rumore

La continua esposizione al rumore non si limita ad agire esclusivamente sull’apparato uditivo, ma mina in maniera complessa e pericolosa anche l’apparato cardiovascolare, endocrino, digestivo e il sistema nervoso centrale.

La valutazione del rischio del rumore comprende una serie di attività differenti che includono le misure di prevenzione tecnica, le bonifiche delle zone interessate e la messa in atto dei dovuti accorgimenti di protezione.

Queste attività possono comportare la sostituzione di macchinari particolarmente rumorosi o l’adozione di dispositivi capaci di apportare un’efficace protezione acustica individuale, come ad esempio gli otoprotettori (clicca qui).

La Normativa sulla sicurezza negli ambienti lavorativi impone al datore di lavoro di valutare, tra gli altri, il rischio di esposizione al rumore dei lavoratori. Tale valutazione deve essere condotta partendo dal censimento delle attrezzature rumorose, dall’identificazione dei soggetti esposti, dalla definizione del tipo di rumore e della modalità e durata dell’esposizione.

La normativa impone la valutazione dei seguenti parametri:

  1. pressione acustica di picco (ppeak): definito come valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”;
  2. livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX, 8h) – dB(A) riferito a 20 µPa: definito come valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
  3. livello di esposizione settimanale al rumore (LEX, w): definito come valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore.

La valutazione può essere condotta sia attraverso i dati disponibili in letteratura, se applicabili, sia attraverso misurazioni strumentali.

Limiti di riferimento

Normativa sulla sicurezza negli ambienti lavorativi stabilisce per il livello di esposizione giornaliera al rumore e per la pressione acustica di picco (ppeak) dei “valori limite di esposizione” e dei “valori di azione”, ossia, rispettivamente, livelli di esposizione che non devono essere mai superati e livelli di esposizione per i quali devono essere obbligatoriamente adottate misure tecnico organizzative di prevenzione e protezione.

In pratica il legislatore ha individuato delle fasce di rischio rispetto alle quali ha stabilito particolari obblighi. Tali obblighi sono riassunti nei quattro scenari seguenti:

FASCIA 1 – LEX, 8h < 80 dB(A) | ppeak < 135 dB(C)

A parte gli obblighi generali, sempre applicabili, di ridurre al minimo tecnicamente possibile l’esposizione al rumore, non sono richieste particolari azioni di prevenzione e protezione.

FASCIA 2 – 80 dB(A)  ≤ LEX, 8h < 85 dB(A) | 135 dB(C) ≤ ppeak < 137 dB(C)

Il Datore di lavoro deve:

  • mettere a disposizione dei lavoratori adeguati dispositivi di protezione dell’udito;
  • fornire un’adeguata informazione e formazione ai lavoratori sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e sui mezzi di protezione individuale;
  • verificare l’efficacia dei mezzi di protezione dell’udito adottati;
  • sottoporre i lavoratori a controllo sanitario, su loro richiesta, se il medico competente ne conferma l’opportunità;
  • adottare misure tecniche e organizzative per la riduzione del rumore.
FASCIA 3 – 85 dB(A)  ≤ LEX, 8h < 87 dB(A) | 137 dB(C) ≤ ppeak < 140 dB(C)

Il Datore di lavoro deve:

  • fornire ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione dell’udito ed esigere che vengano indossati durante l’esecuzione delle lavorazioni che comportano esposizione al rumore;
  • verificare l’efficacia dei mezzi di protezione dell’udito adottati;
  • sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a cura del Medico Competente;
  • fornire ai lavoratori una corretta e adeguata informazione e formazione sul rischio derivante dall’esposizione al rumore e sui mezzi di protezione individuale forniti e sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro per ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
  • adottare misure tecniche e organizzative per la riduzione del rumore;
  • delimitare e indicare, mediante apposita segnaletica, le aree ove i lavoratori possono essere esposti al rumore e limitarne l’accesso ove tecnicamente possibile.
FASCIA 4 – LEX, 8h > 87 dB(A) | ppeak > 140 dB(C)

Il livello di esposizione pari a LEX, 8h = 87 dB(A) e ppeak = 140 dB(C) è considerato un livello limite che non deve essere superato in quanto il rischio è considerato molto grave, per questo il datore di lavoro deve adottare misure immediate per riportare l’esposizione dei lavoratori al rumore al di sotto dei valori limite.

Il rumore e i pericoli ad esso legati assumono livelli molto preoccupanti soprattutto per determinate tipologie di ambienti di lavoro: in virtù di questa considerazione la valutazione del rischio del rumore nei cantieri edili e nelle industrie di artigianato diventa fondamentale.

Tratto dal Quaderno Informativo dell’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione della SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

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