La normativa sugli otoprotettori entrata in vigore con il Regolamento DPI 2016/425, stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale, allo scopo di garantire una maggiore protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori.
La normativa sugli otoprotettori introduce una novità sostanziale: le protezioni acustiche passano dalla Categoria II alla Categoria III di rischio (la stessa di respiratori e prodotti anticaduta) e, di conseguenza, il rumore intenso viene considerato un danno irreversibile per la salute.
La protezione dai rumori dannosi è una materia da prendere molto seriamente: la scelta del giusto prodotto e di come viene utilizzato, diventano di vitale importanza. I fabbricanti di otoprotettori saranno, quindi, soggetti a procedure più stringenti in merito a controlli di qualità (sia dei prodotti sia dell’intero sito produttivo).
La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
- sostanze e miscele pericolose per la salute;
- atmosfere con carenza di ossigeno;
- agenti biologici nocivi;
- radiazioni ionizzanti;
- ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
- ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
- cadute dall’alto;
- scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
- annegamento;
- tagli da seghe a catena portatili;
- getti ad alta pressione;
- ferite da proiettile o da coltello;
- rumore nocivo.
Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 20 aprile 2016, ma verrà applicato a partire dal 21 aprile 2018 per permettere agli stati membri di stabilire le relative norme. Si ricorda che Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Conformità alla direttiva
La conformità alla normativa sugli otoprotettori viene stabilita dall’Ente Notificato attraverso l’utilizzo delle Norme Tecniche Europee (EN) armonizzate. Il DPI deve essere certificato CE da un ente notificato e il fabbricante deve essere dotato di un Sistema Qualità certificato CE che garantisca la costanza qualitativa del prodotto .
Solo i dispositivi per i quali viene rilasciato il certificato CE di tipo approvato possiedono il livello richiesto di protezione.
Le nuove disposizioni presenti nella normativa sugli otoprotettori, evidenziano anche l’importanza del Fit test individuale: grazie a questo test è possibile ottenere livelli superiori di prestazione e misurare l’attenuazione effettiva del rumore a dispositivo indossato per ogni singolo lavoratore.
Per ottenere il livello di attenuazione desiderato, l’otoprotettore dovrebbe quindi essere sempre sottoposto a Fit test. A causa della differenza tra l’attenuazione del suono rilevata in laboratorio e quella effettiva registrata sul luogo di lavoro, questa procedura è utile per tutti i tipi di otoprotettori e lo è, in particolare, quando gli inserti auricolari vengono utilizzati in ambienti molto rumorosi.