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Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rumore

Per legge il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori massimi consentiti.

sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti al rumore

Lo stato di salute dei lavoratori esposti al rumore deve essere accertato dal medico competente a cura e spese del datore di lavoro. Tale medico esprime, per ogni lavoratore, il giudizio di idoneità specifica alla mansione lavorativa, e istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio che custodisce presso il datore di lavoro.

La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

I lavoratori con esposizione quotidiana personale compresa tra 80 e 85 dB(A) possono richiedere il controllo sanitario, che verrà effettuato esclusivamente se il medico competente ne conferma l’opportunità.

I lavoratori, la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera gli 85 dB(A), indipendentemente dall’uso dei mezzi individuali di protezione, devono essere sottoposti ad un idoneo controllo sanitario comprendente:

  • una visita medica preventiva, con esame della funzione uditiva, per valutare l’assenza di controindicazioni alla specifica mansione al fine della valutazione dell’idoneità;
  • visite mediche periodiche, con esame della funzione uditiva, per valutare lo stato di salute ed esprimere il conseguente giudizio di idoneità. La sorveglianza sanitaria viene effettuata di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente. Si noti che i risultati di tali indagini devono sempre essere portati a conoscenza dei lavoratori interessati.

CHI EFFETTUA LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ESPOSTI AI RUMORI

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:

  • Sottoporre a revisione la valutazione dei rischi.
  • Sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi.
  • Tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

Ricordiamo che:

  • Esposizione > valori superiori di azione 85 DB: le visite sono obbligatorie.
  • Esposizione > valori inferiori di azione 80DB: le visite sono su richiesta dei lavoratori o qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.

Il medico competente riporta nella cartella sanitaria e di rischio i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

Le visite si effettuano una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, resa nota ai RLS in funzione della valutazione del rischio.

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OBBLIGHI COMPORTAMENTALI DEI LAVORATORI

Anche i lavoratori, come il datore di lavoro, sono soggetti ad alcuni obblighi in relazione alla salvaguardia della propria salute. In particolare essi devono:

  • osservare tutte le disposizioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale;
  • utilizzare con cura i dispositivi di protezione dell’udito individuali (cuffie, tappi, ecc.) e/o collettivi (carter di protezione, cabine insonorizzate, ecc.) messi a disposizione dal datore di lavoro;
  • segnalare al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti e/o deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione dell’udito individuali e/o collettivi;
  • non accedere alle aree segnalate a rischio uditivo se non autorizzati e provvisti degli adeguati dispositivi di protezione individuali;
  • evitare di sostare nei pressi di una macchina rumorosa se ciò non è indispensabile al suo funzionamento;
  • non provocare rumori inutili e non sostare in luoghi rumorosi per più del tempo necessario all’effettuazione dell’attività lavorativa.

Tratto dal Quaderno Informativo dell’Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione della SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

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